Per rispondere a de sade : sei un ignorante e l'hai ampiamente dimostrato con la frase il danno morale non esiste, il resto conta poco, saró un chiachiello ma tu nella vita avrai pagato il costo della tua ignoranza nonchè della tua frustrazione.
Per michelone: se non vado errato, se la vendita viene effettuata in una modalità o ad un prezzo tali da presupporre la conoscenza del reato allora anche l'acquirente è responsabile. E ripeto che qui (prima che si chiudesse l'altra discussione) alcuni utenti non erano semplici acquirenti. Ti consiglio questa lettura: http://brevettinews.it/marchi-design/niente-ricettazione-per-lacquirente-finale-di-un-prodotto-contraffatto/
In particolare la parte : L’illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, invece, punisce (con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 Euro fino a 7.000 Euro) l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.
E ci tengo a sottolineare che apprezzo un intervento come quello di michelone perchè ha mantenuto toni civili, ha sollevato un dubbio lefito e mi ha permesso di ricercare questo link che spiega la situazione. Se intervenisse qualcuno per dirmi: guarda non è come dici perchè.... io sarei grato dell' intervento e ascolterei le sue motivazioni aprendo una discussione civile. Ma gente ciuccia che sentenzia giusto per...non la tollero.
Poi come dice kibith ( e come ho detto anche io nel post precedente) c'è un abisso fra teoria e pratica, e spesso si rende necessaria un'interpretazione delle leggi e questa interpretazione varia da giudice a giudice e non solo. E ripeto che per me la Fidia non vi pensa di striscio se vi fate 4 lozioni e ve le spalmante in testa. Ma la normativa esiste.
Per michelone: se non vado errato, se la vendita viene effettuata in una modalità o ad un prezzo tali da presupporre la conoscenza del reato allora anche l'acquirente è responsabile. E ripeto che qui (prima che si chiudesse l'altra discussione) alcuni utenti non erano semplici acquirenti. Ti consiglio questa lettura: http://brevettinews.it/marchi-design/niente-ricettazione-per-lacquirente-finale-di-un-prodotto-contraffatto/
In particolare la parte : L’illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, invece, punisce (con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 Euro fino a 7.000 Euro) l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.
E ci tengo a sottolineare che apprezzo un intervento come quello di michelone perchè ha mantenuto toni civili, ha sollevato un dubbio lefito e mi ha permesso di ricercare questo link che spiega la situazione. Se intervenisse qualcuno per dirmi: guarda non è come dici perchè.... io sarei grato dell' intervento e ascolterei le sue motivazioni aprendo una discussione civile. Ma gente ciuccia che sentenzia giusto per...non la tollero.
Poi come dice kibith ( e come ho detto anche io nel post precedente) c'è un abisso fra teoria e pratica, e spesso si rende necessaria un'interpretazione delle leggi e questa interpretazione varia da giudice a giudice e non solo. E ripeto che per me la Fidia non vi pensa di striscio se vi fate 4 lozioni e ve le spalmante in testa. Ma la normativa esiste.