La produzione per così dire domestica e per uso personale non commerciale di un’invenzione brevettata non costituisce violazione dei diritti del titolare del brevetto e dunque non si può parlare in questi casi di contraffazione. D’altro canto la legge italiana sui brevetti per invenzione (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127) all’art. 1 comma 3 esplicitamente dice che “la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati.
Con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera a) tuttavia in dottrina si è sostenuto che anche chi non è imprenditore commette contraffazione allorché (occasionalmente) utilizzi l'oggetto o il procedimento brevettato per trarne un profitto attraverso un'attività di scambio con terzi. Per quanto riguarda la fattispecie di cui alla lettera b) si tratta della c.d. preparazione galenica dei farmaci da parte dei farmacisti, fattispecie per il vero oggi di applicazione tutto sommato residuale.
La contraffazione del brevetto si realizza allorquando l'idea inventiva brevettata viene attuata nei suoi elementi essenziali e caratteristici. Ai fini della contraffazione non è necessaria dunque una precisa riproduzione dell’invenzione in tutti i suoi elementi anche se accessori o secondari.
I rimedi contro la contraffazione dei brevetti sono quelli tipici dei diritti di proprietà industriale, e quindi la descrizione, il sequestro, l’inibitoria, la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione, l’aggiudicazione in proprietà dei beni oggetto della contraffazione, la rimozione o la distruzione degli stessi, il risarcimento del danno, la multa. L’art. 86 l.i. tuttavia stabilisce che allorquando le cose costituenti violazione dei diritti di brevetto per invenzione industriale appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale, di questi beni non può essere disposta la rimozione o la distruzione, né tanto meno può esserne interdetto l’uso.