Trinov Capelli Fidia (già PGE1, dr. Brotzu)

30 Maggio 2016
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beps63 ha scritto:
Sapete che state andando a violare un brevetto ?



nessuno sta violando proprio nulla, almeno questo è quello che mi è stato riferito ieri mattino da un responsabile di laboratorio e l ho scritto la pagina precedente.. se poi hai la certezza assoluta, se sei un legale o se puoi dimostrare la tua affermazione illuminaci almeno ci fai una cortesia grazie
 

laurenzio

Utente
30 Agosto 2014
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Se si volesse provare solo equolo a 0,1%, sarebbero 32 euro (più la manodopera) per 100 ml, però ho letto sul link di canario che 5 g di equolo vanno a 560 euri, con un notevole risparmio, ci arrivassimo. Io tendenzialmente ci starei, se dovessi dire quale preferireri provare direi solo equolo, e non solo per una questione di prezzo

Storage: Store at or below -20 ºC. Solubility: Soluble in DMSO at 200 mg/mL; soluble in ethanol at 200 mg/mL; very poorly soluble in water; maximum solubility in plain water is estimated to be about 20-50 µM; buffers, serum, or other additives may increase or decrease the aqueous solubility

Sempre nel link di canario ci sono queste avvertenze che si possono leggere sotto la tabella dei prezzi e delle quantità, non mi piacciono molto, dal conservare a temperature da freezer alla bassa solubilità in acqua, comunque ricordiamo che poi c'è il procedimento di sonicazione, che evidentemente è stato visto che aiutava il tutto
 
30 Maggio 2016
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usando però solo l'equolo è come se si usasse solo un anti dht topico (certo con questo plus della lozione cationica che come spiegato da brotzu ha il vantaggio di penetrare e legarsi, se leggi l'intervista lui stesso ha dichiarato:

C'è stata sperimentazione separata con il solo equolo e la sola carnitina ? Che efficacia hanno mostrato ?
Anzitutto sottolineerei la funzione dei liposomi cationici che aderendo facilmente al derma trasferiscono bene ciò che trasportano. L'azione dell'equolo e della carnitina da soli è molto limitata, se non quasi nulla, mentre associata al DGLA diventa tutta un'altra cosa. Diciamo che le due sostanze, equolo e carnitina, danno una risposta pari a 1, mentre in associazione con il DGLA pari a 10, questo é quanto posso dire

quindi perchè limitarci solo all'equolo?
 

afrosb

Utente
28 Maggio 2013
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A me l'idea non dispiace, spero che nessuno la prendi a male, per cui ci starei entro un certo contributo economico (diciamo sotto il centinaio di euri)

Serve comunque la garanzia che al termine delle scorte (si pensava a 100ml?), se il prodotto va bene, lo si possa rifare, per cui è un impegno abbastanza importante

Chissà, magari qualche gioia [8)]
 

beps63

Utente
9 Maggio 2016
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Volete imitare un prodotto coperto da un brevetto, cosa pensi che sia: una passeggiata, è violazione. Poi se ti piace spendere soldi in tribunale sono affari tuoi.

spatolatorefolle ha scritto:
beps63 ha scritto:
Sapete che state andando a violare un brevetto ?



nessuno sta violando proprio nulla, almeno questo è quello che mi è stato riferito ieri mattino da un responsabile di laboratorio e l ho scritto la pagina precedente.. se poi hai la certezza assoluta, se sei un legale o se puoi dimostrare la tua affermazione illuminaci almeno ci fai una cortesia grazie
 

marco992

Utente
16 Febbraio 2016
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Se è un problema possiamo parlarne con più discrezione in altro luogo.

E poi sarebbero lozioni da farci preparare solo in attesa di quelle Fidia.

Sappiamo ormai benissimo che prima si agisce più risultati si ottengono, e lo dice uno che sta avanzando mese dopo mese di NW.
Perciò non si vuole fregare nessuno, solo agire quanto prima.
 

account_01

Utente
10 Giugno 2013
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finchè uno non vende il prodotto non viola niente.
E comunque al massimo viene richiesto il suo ritiro dal mercato.
Qui stiamo emulando un prodotto non ancora uscito peraltro per testarne l'efficacia, quindi su scala e scopi sperimentali e naturalmente il tutto decadrà una volta che uscirà il prodotto ufficiale, ammesso che un giorno prima o poi esca. Quindi nessuno sta rubando il prodotto o il mercato a nessuno.
Anche perchè una volta che presumibilmente uscirà lo stesso, non sarà molto comodo ne raccomandato farselo realizzare in laboratorio con una spesa, immagino superiore, visti i volumi di produzione differenti fra scala di laboratorio e scala industriale


per quanto riguarda la formulazione, è ovvio che ci voglia anche il DGLA, lo dice lo stesso Brotzu, lo dice il brevetto.
E' abbbastanza palese, ancora una volta.[:142]
 

beps63

Utente
9 Maggio 2016
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I brevetti hanno la funzione di inibire la produzione. In poche parole solo il proprietario del brevetto può decidere chi può produrre.
Non è una questione morale. Ci sono ovviamente degli interessi economici a copiare un brevetto, altrimenti nessuno lo farebbe.
emanuelesharon ha scritto:
Beps 63 non dice cose sbagliate.Però volevo chiedere a lui che è della Saedegna : sai qualcosa che noi non sappiamo? Siccome i sono stati diversi fake ultimamente in questa discussione. Certo bisogna pure capire che se uno produce e vende un prodotto ai fini di lucro brevettato è giusto che possa andare anche in tribunale, ma non (moralmente ) un ragazzo che soffre di una patologia che io definerei per alcuni giovani devastante dal punto di vista psicologico , ma non per una lozione personale in attesa di quella ufficiale che sarà sicuramente più affidabile,sicura ed economica ( si spera). Certo che si inizia a parlare con concretezza di dicembre 2016 penso che rischi di copie non ce ne siano.
 

stefinaste

Utente
27 Aprile 2010
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La produzione per così dire domestica e per uso personale non commerciale di un’invenzione brevettata non costituisce violazione dei diritti del titolare del brevetto e dunque non si può parlare in questi casi di contraffazione. D’altro canto la legge italiana sui brevetti per invenzione (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127) all’art. 1 comma 3 esplicitamente dice che “la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati.

Con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera a) tuttavia in dottrina si è sostenuto che anche chi non è imprenditore commette contraffazione allorché (occasionalmente) utilizzi l'oggetto o il procedimento brevettato per trarne un profitto attraverso un'attività di scambio con terzi. Per quanto riguarda la fattispecie di cui alla lettera b) si tratta della c.d. preparazione galenica dei farmaci da parte dei farmacisti, fattispecie per il vero oggi di applicazione tutto sommato residuale.

La contraffazione del brevetto si realizza allorquando l'idea inventiva brevettata viene attuata nei suoi elementi essenziali e caratteristici. Ai fini della contraffazione non è necessaria dunque una precisa riproduzione dell’invenzione in tutti i suoi elementi anche se accessori o secondari.

I rimedi contro la contraffazione dei brevetti sono quelli tipici dei diritti di proprietà industriale, e quindi la descrizione, il sequestro, l’inibitoria, la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione, l’aggiudicazione in proprietà dei beni oggetto della contraffazione, la rimozione o la distruzione degli stessi, il risarcimento del danno, la multa. L’art. 86 l.i. tuttavia stabilisce che allorquando le cose costituenti violazione dei diritti di brevetto per invenzione industriale appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale, di questi beni non può essere disposta la rimozione o la distruzione, né tanto meno può esserne interdetto l’uso.
 

beps63

Utente
9 Maggio 2016
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Leggiti le modifiche fatte a Stoccolma nel 1979.

stefinaste ha scritto:
La produzione per così dire domestica e per uso personale non commerciale di un’invenzione brevettata non costituisce violazione dei diritti del titolare del brevetto e dunque non si può parlare in questi casi di contraffazione. D’altro canto la legge italiana sui brevetti per invenzione (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127) all’art. 1 comma 3 esplicitamente dice che “la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati.

Con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera a) tuttavia in dottrina si è sostenuto che anche chi non è imprenditore commette contraffazione allorché (occasionalmente) utilizzi l'oggetto o il procedimento brevettato per trarne un profitto attraverso un'attività di scambio con terzi. Per quanto riguarda la fattispecie di cui alla lettera b) si tratta della c.d. preparazione galenica dei farmaci da parte dei farmacisti, fattispecie per il vero oggi di applicazione tutto sommato residuale.

La contraffazione del brevetto si realizza allorquando l'idea inventiva brevettata viene attuata nei suoi elementi essenziali e caratteristici. Ai fini della contraffazione non è necessaria dunque una precisa riproduzione dell’invenzione in tutti i suoi elementi anche se accessori o secondari.

I rimedi contro la contraffazione dei brevetti sono quelli tipici dei diritti di proprietà industriale, e quindi la descrizione, il sequestro, l’inibitoria, la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione, l’aggiudicazione in proprietà dei beni oggetto della contraffazione, la rimozione o la distruzione degli stessi, il risarcimento del danno, la multa. L’art. 86 l.i. tuttavia stabilisce che allorquando le cose costituenti violazione dei diritti di brevetto per invenzione industriale appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale, di questi beni non può essere disposta la rimozione o la distruzione, né tanto meno può esserne interdetto l’uso.
 

account_01

Utente
10 Giugno 2013
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Scusate ma non posso fare a meno di farvi notare questa cosa. Magari mi sbaglio..
Dai dati che ho raccolto:

Il nostro Brotzu, che si chiama Giovanni, ha un figlio che si chiama Giuseppe (come il nonno).
Risiede a Cagliari ed è nato il 24/06/1963.
E' CEO dell'azienda americana Liposome Advanced research LLC delaware US
Ha partecipato alla sperimentazione

non è che beps63....[:D][:D]
 
30 Maggio 2016
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grazie per la precisazione ad ogni modo qui come detto in precedenza non si parla nemmeno di farmaci o prodotti di sintesi,sarebbe violazione se creassi un mercato/profitto vendendo un prodotto brevettato..quello che faccio a casa mia a porte chiuse sono affari miei a maggior ragione se parliamo di prodotti tranquillamente acquistabili.. come scritto qualche pagina fa e' come se mi vietassero a casa mia di mischiare patate carote e cipolle.

 
30 Maggio 2016
414
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account_01 ha scritto:
Scusate ma non posso fare a meno di farvi notare questa cosa. Magari mi sbaglio..
Dai dati che ho raccolto:

Il nostro Brotzu, che si chiama Giovanni, ha un figlio che si chiama Giuseppe (come il nonno).
Risiede a Cagliari ed è nato il 24/06/1963.
E' CEO dell'azienda americana Liposome Advanced research LLC delaware US
Ha partecipato alla sperimentazione

non è che beps63....[:D][:D]



si sara' ovviamente qulcuno che sta monitorando il tutto
 

arnoldo

Utente
12 Gennaio 2013
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Io se il prezzo non è eccessivo (ovviamente in relazione ai prezzi delle materie prime che sono saltati fuori, quindi direi sul centinaio d'euro in totale), le componenti sono di qualità e il tutto fatto da un farmacista come riportato qualche messaggio sopra sono interessato.
 

beps63

Utente
9 Maggio 2016
159
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Direi che sei in errore. Li conosco
Marco992 ha scritto:
Beps tu hai preso parte alla fase sperimentale di brotzu?

Se sì con quali esiti?
 

stefinaste

Utente
27 Aprile 2010
44
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15
beps63 ha scritto:
Leggiti le modifiche fatte a Stoccolma nel 1979.

stefinaste ha scritto:
La produzione per così dire domestica e per uso personale non commerciale di un’invenzione brevettata non costituisce violazione dei diritti del titolare del brevetto e dunque non si può parlare in questi casi di contraffazione. D’altro canto la legge italiana sui brevetti per invenzione (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127) all’art. 1 comma 3 esplicitamente dice che “la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati.

Con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera a) tuttavia in dottrina si è sostenuto che anche chi non è imprenditore commette contraffazione allorché (occasionalmente) utilizzi l'oggetto o il procedimento brevettato per trarne un profitto attraverso un'attività di scambio con terzi. Per quanto riguarda la fattispecie di cui alla lettera b) si tratta della c.d. preparazione galenica dei farmaci da parte dei farmacisti, fattispecie per il vero oggi di applicazione tutto sommato residuale.

La contraffazione del brevetto si realizza allorquando l'idea inventiva brevettata viene attuata nei suoi elementi essenziali e caratteristici. Ai fini della contraffazione non è necessaria dunque una precisa riproduzione dell’invenzione in tutti i suoi elementi anche se accessori o secondari.

I rimedi contro la contraffazione dei brevetti sono quelli tipici dei diritti di proprietà industriale, e quindi la descrizione, il sequestro, l’inibitoria, la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione, l’aggiudicazione in proprietà dei beni oggetto della contraffazione, la rimozione o la distruzione degli stessi, il risarcimento del danno, la multa. L’art. 86 l.i. tuttavia stabilisce che allorquando le cose costituenti violazione dei diritti di brevetto per invenzione industriale appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale, di questi beni non può essere disposta la rimozione o la distruzione, né tanto meno può esserne interdetto l’uso.



La produzione per così dire domestica e per uso personale non commerciale di un’invenzione brevettata non costituisce violazione dei diritti del titolare del brevetto e dunque non si può parlare in questi casi di contraffazione.

Questo è quello che dice la normativa vigente